DOMANDA

Un ente regionale può autorizzare propri dipendenti ad essere assunti da parte di comuni ex articolo 1, comma 556, legge n. 311/2004?

 

RISPOSTA

Il comma 557 della legge n. 311/2004 nel testo attualmente in vigore così recita testualmente: “I comuni con popolazione inferiore ai 25.000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell’attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall’amministrazione di provenienza”. Sulla base del testo si deve escludere che il personale dipendente dagli enti regionali possa essere utilizzato dagli enti indicati dalla norma. La formula legislativa, per come letta dal parere della prima sezione del Consiglio di Stato n. 2141/2005 e dalle conseguenti circolari del Ministero dell’Interno conferma questa lettura. L’applicazione dello stesso CCNL non consente di derogare questo vincolo.