I lavoratori dipendenti che sono utilizzati in smartworking possono ricevere l’indennità per
le condizioni di lavoro a condizione che continuino a sussistere, con lo svolgimento della
prestazione in tale modalità, i presupposti relativi alla tipologia di attività svolta. E’ quanto
leggiamo nel parere Aran CFL 239.
Leggiamo testualmente che “il lavoratore che presta la propria prestazione in modalità a
distanza, da remoto, può essere beneficiario dell’indennità in oggetto alla condizione che,
anche nella modalità prestazionale da remoto, sussistano i presupposti giustificativi
dell’indennità in esame (disagio, rischio o maneggio valori)”. Si deve pervenire a questa
conclusione sulla base delle previsioni dettate dall’articolo 68, comma 3, del CCNL
16.11.2022, per il quale ai dipendenti impegnati in lavoro agile e da remoto garantiti
devono essere garantiti “tutti i diritti previsti dalle vigenti disposizioni legali e contrattuali
per il lavoro svolto presso la sede dell’ufficio, con particolare riferimento a riposi, pause,
permessi orari e trattamento economico”.