Almeno il 30% della retribuzione di risultato deve essere ancorata al rispetto dei termini di
pagamento ed i revisori dei conti sono chiamati a verificare il rispetto di tale disposizione.
Sono queste le principali indicazioni contenute nella circolare n. 1 del 3 gennaio 2024 della
Ragioneria Generale dello Stato e del Dipartimento della Funzione Pubblica detta, come
indicato nello stesso titolo, le “Disposizioni in materia di riduzione dei tempi di pagamento
delle pubbliche amministrazioni – Attuazione dell’articolo 4-bis del decreto-legge 24
febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41. Prime
indicazioni operative”.
Leggiamo che “dovranno essere integrate ìle schede di programmazione degli obiettivi del
predetto personale prevedendo specifici obiettivi annuali relativi al rispetto dei tempi di
pagamento e valutati, ai fini del riconoscimento della retribuzione di risultato, per una
quota della stessa avente un peso non inferiore al 30%. Gli obiettivi annuali in parola
dovranno essere individuati con riferimento all’indicatore di ritardo annuale di cui
all’articolo 1, commi 859, lettera b), e 861, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
Per la circolare, “ad ogni buon conto, in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di
cui al citato comma 2, dell’articolo 4-bis, non sarà possibile procedere al pagamento della
parte di retribuzione di risultato ex lege in misura non inferiore al 30% correlata alla
realizzazione degli stessi”.
Leggiamo inoltre che “le verifiche di cui trattasi si inquadrano essenzialmente nel contesto
dei compiti che l’organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile è tenuto ad
assolvere, tramite apposite attività di riscontro, anche in relazione all’osservanza delle
disposizioni legislative vigenti in tema di rispetto dei tempi di pagamento dei debiti
commerciali”. Spetta al collegio dei revisori dei conti effettuare la verifica del rispetto di
questo vincolo.