DOMANDA
Il D.L. 24 febbraio 2023 n. 13  ha disposto (con l’art. 8, comma 1) che “Al fine di consentire agli enti locali di fronteggiare le esigenze connesse ai complessivi adempimenti riferiti al PNRR e, in particolare, di garantire l’attuazione delle procedure di gestione, erogazione, monitoraggio, controllo e rendicontazione delle risorse del medesimo Piano ad essi assegnate, fino al 31 dicembre 2026, la percentuale di cui all’articolo 110, comma 1, secondo periodo, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al dlgs n. 267/2000 è elevata al 50 per cento, limitatamente agli enti locali incaricati dell’attuazione di interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del PNRR.”
Lei ritiene che possa prevalere su disposizioni statutarie o regolamentari che prevedano una percentuale inferiore?

 

RISPOSTA

A parere di chi scrive la citata disposizione prevale sulle limitazioni numeriche dettate dal regolamento e/o dallo statuto, ma non consente l’attivazione dello istituto ove non previsto dallo statuto.