I termini di avvio del procedimento disciplinare decorrono dalla data in cui l’UPD ha
ricevuto dal responsabile della struttura la segnalazione del presunto illecito e non da
quando il responsabile della struttura ha dato corso alla contestazione al dipendente.
Possono essere così sintetizzate le principali indicazioni contenute nella sentenza della
sezione lavoro della Corte di Cassazione n. 33394/2023.
Leggiamo testualmente che “il termine per la contestazione, sia prima che dopo le
modifiche apportate al d.lgsa. n. 165/2001 dalla legge n. 75/2017 (riforma c.d. Madia), va
calcolato dal momento in cui l’UPD riceve gli atti dal responsabile della struttura, e cioè
riceve una notizia di infrazione di contenuto tale da consentirgli di dare in modo corretto
l’avvio al procedimento disciplinare, nelle sue tre fasi fondamentali della contestazione
dell’addebito, dell’istruttoria e dell’adozione della sanzione, anche nell’ ipotesi in cui il
protrarsi nel tempo di singole mancanze, pur da sole disciplinarmente rilevanti, integri
un’autonoma e più grave infrazione. Anche nel regime anteriore, si è costantemente
ritenuto che "in tema di illeciti disciplinari di maggiore gravità imputabili al pubblico
impiegato.. l’art. 55 bis nel disciplinare i tempi della contestazione, mentre impone al
dirigente della struttura amministrativa di trasmettere, entro cinque giorni dalla notizia del
fatto, gli atti all’ufficio disciplinare, prescrive a quest’ultimo, a pena di decadenza, di
contestare l’addebito entro il termine di quaranta giorni dalla ricezione degli atti, sicchè va
escluso che l’ inosservanza del primo termine, che assolve ad una funzione sollecitatoria,
comporti, di per sè, l’ illegittimità della sanzione inflitta, assumendo rilievo la sua violazione
solo allorchè la trasmissione degli atti venga ritardata in misura tale da rendere
eccessivamente difficile l’esercizio del diritto di difesa o tardiva la contestazione dell’
illecito.Si è inoltre chiarito che l’art. 55 bis, comma 4, in considerazione della maggiore
complessità degli accertamenti, riserva alla competenza dell’UPD l’applicazione di una
sanzione più grave di quella prevista nel primo periodo del comma 1 (rimprovero verbale e
sospensione dal servizio con privazione della retribuzione inferiore a dieci giorni),
prevedendo il raddoppio dei termini per la contestazione e per la conclusione del
procedimento. La Corte territoriale non si è attenuta a tali principi, avendo individuato
quale dies a quo ai fini della contestazione disciplinare il giorno in cui il responsabile della
struttura ha effettuato la prima contestazione disciplinare, e non quello in cui l’UPD ha
ricevuto gli atti dal responsabile della struttura”.