Le nuove regole in materia di incentivo alle funzioni tecniche non si applicano alle
procedure avviate prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 36/2023, in particolare per le
concessioni. Sono queste le indicazioni contenute nella deliberazione della sezione
regionale di controllo della Corte dei Conti dell’Abruzzo n. 332/2023.
In premessa, si deve ricordare “come l’art.113 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50,
nell’individuare i soggetti cui accordare l’erogazione degli incentivi per funzioni tecniche,
indicava presupposti sostanzialmente differenti rispetto a quelli ora rintracciabili all’articolo
45 del vigente codice”, cioè del d.lgs. n. 36/2023. Al riguardo viene osservato “come nella
nuova formulazione il legislatore abbia allargato il perimetro dei soggetti ai quali erogare
gli incentivi, facendo riferimento non più ai soli appalti di lavori, servizi e forniture, ma, più
in generale, alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture”. Dal dettato
legislativo si deve, quindi, trarre la conclusione che “l’articolo 45 del nuovo codice degli
appalti includa anche le concessioni di lavori e servizi, nell’ambito delle procedure di
affidamento per la retribuzione degli incentivi per funzioni tecniche”.
Venendo al merito del quesito, ci viene detto che “il legislatore ha inteso assoggettare alla
vecchia regolamentazione tutti i procedimenti iniziati prima del 30 giugno: di conseguenza,
l’esecuzione del contratto quale parte del procedimento avviato in vigenza del vecchio
codice resterà disciplinata da quest’ultimo. Nessun cenno viene fatto in merito alla
distinzione tra rapporti negoziali e disciplina delle regole di fruizione del fondo incentivante,
poiché il legislatore fa riferimento in maniera unitaria alle procedure iniziate. D’altro canto,
vengono considerate nell’art. 225 del nuovo codice diverse eccezioni e, in particolare, al
secondo comma sono evidenziati in maniera puntuale gli articoli del previgente codice cui
si applicano deroghe per la decorrenza dell’applicazione.. non ricomprendendo tra le
deroghe l’art. 45 del nuovo codice, ha di fatto confermato l’applicazione dell’art. 113 del
d.lgs. 50 del 2016 per tutta la durata della procedura”. Per cui, in conclusione, “la Sezione
ritiene che il contratto di concessione nato in vigenza del d.lgs. n. 50 del 2016, pur
sviluppando la sua intera fase esecutiva negli anni di vigenza del nuovo codice dei
contratti pubblici, resti assoggettato, per quanto concerne l’erogazione degli incentivi per
funzioni tecniche, alla disciplina dettata dal medesimo codice precedente”.