La deliberazione della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti dell’Emilia-
Romagna n. 111/2023 può essere considerata come una sorta di linea guida, densa di
contenuti e scelte operative, sull’applicazione delle norme che consentono alle PA di
conferire incarichi di collaborazione ad esperti.
In primo luogo, leggiamo che “risulta possibile affidare a un legale un incarico
professionale esterno ai sensi dell’art. 7, c. 6 del D. Lgs. 165/2001, sussistendone i relativi
presupposti, quando la consulenza legale non sia collegata ad una specifica lite anche
solo prospettabile come ipotesi eventuale in quanto sussistano indizi concreti che la
questione su cui verte la consulenza divenga oggetto di un futuro procedimento
giudiziario, arbitrale o di conciliazione”.
Ci viene inoltre detto che “non tutti gli incarichi esterni ex art. 7, c. 6, di importo superiore a
€ 5.000,00 dovranno essere inviati alla competente Sezione territoriale della Corte dei
conti ma solamente quelli afferenti studi e consulenze”.
Altra importante indicazione è la seguente: “l’incarico legale conferito ad hoc per la
trattazione di una singola controversia o questione costituisce, per contro, un contratto
d’opera professionale ed è sottoposto al regime dei principi del Codice degli appalti – il d.
lgs. 50/2016 applicabile ratione temporis – qualora possa essere ricondotto ad una delle
fattispecie indicate dal codice stesso nell’elenco dei cosiddetti contratti esclusi”.
Da sottolineare che i giudici contabili emiliani annotano che il d.lgs. 36/2023 (cd nuovo
codice degli appalti) ha confermato questa impostazione per la definizione delle linee di
distinzione tra incarichi di collaborazione e professionali ovvero appalti di servizi.