I dipendenti, ivi compresi quelli che sono stati sospesi dal servizio e sono stati
successivamente licenziati, hanno diritto al pagamento della indennità per le ferie non
godute, tranne che il datore di lavoro dimostri di avere assunto tutte le iniziative necessarie
per informare il lavoratore dei suoi diritti e delle conseguenze derivanti dal suo mancato
collocamento in ferie. Sono queste le indicazioni contenute nella sentenza della sezione
lavoro della Corte di Cassazione n. 19569/2023.
Viene chiarito che “la perdita del diritto alle ferie ed alla corrispondente indennità
sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro, può verificarsi soltanto nel caso in cui il
datore di lavoro offra la prova di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie – se
necessario formalmente- e di averlo nel contempo avvisato -in modo accurato ed in tempo
utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all’interessato il riposo ed il
relax cui esse sono volta a contribuire- che, in caso di mancata fruizione, tali ferie
andranno perse al termine al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto
autorizzato”. Queste indicazioni sono “conformi ai principi enunciati dalla Corte di giustizia
dell’Unione europea in merito al diritto del lavoratore alle ferie retribuite ed alla
corrispondente indennità sostitutiva.. la perdita del menzionato diritto presuppone
l’imputabilità al lavoratore del mancato godimento delle ferie .. le ferie annuali retribuite
costituiscono un diritto fondamentale ed irrinunciabile del lavoratore e correlativamente un
obbligo del datore di lavoro; il diritto alla indennità finanziaria sostitutiva della ferie non
godute al termine del rapporto di lavoro è intrinsecamente collegato al diritto alla ferie
annuali retribuite; il datore di lavoro è il soggetto tenuto a provare di avere adempiuto al
suo obbligo di concedere le ferie annuali retribuite”.
Tali principi vanno applicati anche nel caso di sospensione del dipendente: il fatto che lo
stesso “sia sospeso dal servizio e, quindi, licenziato, non può incidere sul periodo di riposo
che era maturato anteriormente .. in quanto il diritto alle ferie è correlato all’espletamento
della prestazione lavorativa.. il datore di lavoro deve provare di avere messo in condizione
il dipendente di godere del congedo nel periodo durante il quale l’interessato avrebbe
dovuto usufruirne, in mancanza essendo tenuto a corrispondere la menzionata indennità”.