Per la circolare del Ministero del Lavoro n. 9/2023, che illustra le novità dettate dal
decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante “Misure urgenti per l’inclusione sociale e
l’accesso al mondo del lavoro”, le PA possono effettuare assunzioni flessibili per la durata
massima di 36 mesi e devono comunque limitare il ricorso a tale istituto alle esigenze di
carattere temporaneo o eccezionale.
Leggiamo nella nota del Ministero che: “merita di essere richiamata anche la previsione di
cui al comma 1, lettera c), dell’articolo 24, che – riportando la medesima disposizione già
contenuta all’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 – esclude
l’applicazione dell’articolo 19, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2015 per i
contratti di lavoro a termine stipulati dalle pubbliche amministrazioni … Per effetto di tale
disposizione, ai contratti stipulati dai soggetti sopra indicati non si applicano né il termine
massimo complessivo di ventiquattro mesi, né le nuove causali indicate dal decreto-legge
n. 48/2023, restando ferme quelle previste dall’articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, che consente l’utilizzo di tale tipologia contrattuale solo in presenza di
“comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale”. Tale
indicazione è pertanto sempre necessaria, indipendentemente dalla durata del contratto di
lavoro. Sul punto, fatti salvi eventuali chiarimenti che potranno essere forniti dal
Dipartimento per la funzione pubblica, si precisa che la durata massima dei contratti a
termine stipulati dai soggetti sopra richiamati continua ad essere di trentasei mesi,
secondo quanto previsto dall’articolo 19, comma 1, del d.lgs. n. 81 del 2015, nella
formulazione previgente alla riforma di cui al decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87.