Le relazioni sindacali per la concessione del part time, il ritorno a tempo pieno,
l’arrotondamento del tetto massimo dei dipendenti impegnati a tempo parziale e la
contrattazione decentrata sul numero totale consentito sono oggetto dei chiarimenti
contenuti nel parere Aran 6604.
In primo luogo, viene evidenziato che la informazione preventiva e l’eventuale confronto, in
tema di orario di lavoro, devono essere garantiti solamente sulle sue diverse forme di
articolazione. Il riferimento alle diverse forme di articolazione dell’orario di lavoro, ai sensi
dell’articolo 29, comma 4, del CCNL 16.11.2022, si riferisce esclusivamente all’orario
flessibile, alle turnazioni ed all’orario multiperiodale. A parere di chi scrive, esso va esteso
anche alla reperibilità.
In secondo luogo, il diritto di tornare a tempo pieno da parte dei dipendenti assunti con tale
tipologia di rapporto e che, su loro richiesta, lo hanno visto trasformare a tempo parziale,
“non individua una specifica modalità legata ad una particolare tempistica”. Non sono
dettate dai contratti nazionali forme di relazione sindacale. Ci viene detto che sul tema gli
enti possono decidere attraverso una disposizione regolamentare.
In terzo luogo, che il tetto del 25% dei posti della dotazione organica per ogni area (in
precedenza categoria) che possono essere destinati al personale in part time può essere
arrotondato alla unità superiore per eccesso, sulla base della specifica disposizione
contrattuale. Dal che se ne deve trarre la conseguenza che “il calcolo per eccesso potrà
essere effettuato qualunque sia il decimale, al fine di arrivare comunque alla unità”.
Infine, la contrattazione decentrata può decidere di aumentare il tetto massimo dei rapporti
in part ime per ogni area (in precedenza categoria), ma occorre restare comunque nel
tetto massimo prima indicato, cioè del 25%. Si deve evidenziare che questa lettura risulta
molto più restrittiva rispetto alle indicazioni fornite dall’Aran nel parere 2959/2019, in cui si
consentiva tale aumento, senza fissare un tetto massimo.