Nella rassegna e nella illustrazione delle scelte legislative in materia di procedure per le
assunzioni di personale, si segnala la interpretazione delle regole dettate dal dl n. 44/2023
e subito modificate dalla legge di conversione del dl n. 75/2023, che consente alle
amministrazioni locali di assumere gli idonei nei concorsi pubblici banditi anche da parte di
altri enti. Tale possibilità è utilizzabile, a giudizio dell’Anci (per come leggiamo nel
Quaderno operativo n. 45 sull’applicazione delle nuove regole sulle assunzioni ed i
concorsi), non solo per la sostituzione dei vincitori che non hanno preso servizio, di coloro
che non superano il periodo di prova e di chi si dimette entro i 6 mesi successivi, ma
anche “per tutte le esigenze assunzionali che si dovessero manifestare durante la vigenza
delle graduatorie”. Il Quaderno Anci ci ricorda che i nuovi vincoli sul numero massimo degli
idonei non superiore al 20% dei posti messi a concorso non si applicano a quelli delle
regioni e degli enti locali per un numero di posti fino a 20 e non riguarda i comuni fino a
3.000 abitanti. E, concludendo su questo punto, ci viene ricordato che tali limitazioni in
ogni caso si applicano solamente ai bandi dei concorsi banditi a partire dal 16 agosto,
entrata in vigore della conversione del d.l. n. 75/2023.