DOMANDA

Le progressioni orizzontali previste da contratti decentrati precedenti e non completate alla data di entrata in vigore del nuovo ordinamento professionale di cui al CCNL 16.11.2022 possono essere completate con le vecchie regole?

 

RISPOSTA

Per come espressamente stabilito dall’articolo 13, COMMA 4, CCNL 16.11.2022, le procedure di progressione economica degli anni precedenti già previste dai contratti decentrati degli stessi anni, vanno portate a termine sulla base delle regole dettati dal CCNL 21.5.2018 e dalla regolamentazione e contrattazione in vigore nell’ente in tali anni e non sulla base delle regole dettate dal CCNL 16.11.2022.