I regolamenti delle singole amministrazioni non possono prevedere la possibilità di
derogare al vincolo della utilizzazione di strumenti informatici per lo svolgimento delle
prove scritte. Questa previsione ha infatti una natura vincolata per tutte le PA ed il dpr 82
ribadisce questa disposizione. Tale disposizione ribadisce le regole dettate dal legislatore
a partire dal 2021.
Sulla base delle previsioni dettate dall’articolo 13, infatti, “gli elaborati sono redatti in
modalità digitale attraverso la strumentazione fornita per lo svolgimento delle prove”.
Sulla possibilità della sostituzione degli esami scritti in presenza con prove svolte a
distanza, non vi sono espresse ed univoche prescrizioni, ma si può considerare possibile
questa soluzione. Appare opportuno che essa sia disciplinata dal regolamento e dal bando
di concorso.
Si deve aggiungere che si deve ritenere sicuramente ammissibile la possibilità di dare
corso allo svolgimento a distanza della eventuale prova preselettiva che gli enti possono
introdurre: in questa direzione va la previsione che la effettuazione di questa prova non ha
una natura obbligatoria sulla base delle previsioni del dettato legislativo. Di conseguenza,
la introduzione di questa modalità di svolgimento del concorso va disciplinata nel
regolamento e nel bando.