L’aumento del fondo per il differenziale del trattamento economico tra le posizioni
giuridiche B1 e B3 e D1 e D3 previsto dall’articolo 79, comma 1 bis, del CCNL 16
novembre 2022 deve essere proporzionato alla sussistenza di rapporti part time, solo se
gli stessi sono “genetici”, cioè sono nati come tali. E’ questa la indicazione fornita dall’Aran
nel recente parere CFL 223. Per cui, nel caso di dipendenti assunti a tempo pieno e che
su loro richiesta hanno visto il rapporto di lavoro trasformarsi a tempo parziale, non si deve
dare corso al riproporzionamento di tale somma. Alla base di questa conclusione la
considerazione che sussiste, sulla base delle previsioni contrattuali, “la facoltà di rientro a
tempo pieno del personale acceduto al tempo parziale per trasformazione dal tempo
pieno”. Mentre i dipendenti assunti a part time non hanno diritto ad avere trasformato a
tempo pieno il proprio rapporto di lavoro: essi hanno diritto semplicemente a chiedere
all’ente di dare corso alla stessa e la scelta dell’amministrazione ha un carattere
discrezionale, anche se ovviamente deve comunque essere motivata.
Ricordiamo che queste somme hanno una destinazione obbligata fino a che gli stessi
dipendenti sono in servizio, visto che servono alla corresponsione del trattamento
economico, diventando invece risorse di parte stabile utilizzabile solamente dopo la
cessazione. E che il loro inserimento nel fondo non deve determinare oneri aggiuntivi per
l’ente, dal che ne deriva la conseguenza che occorre diminuire nella stessa misura le
risorse di bilancio destinate al trattamento economico fondamentale.