Vengono riscritte dall’articolo 28 ter del d.l. n. 75/2023 le previsioni dettate dal dl n.
44/2023 per la limitazione degli idonei nei concorsi pubblici. Tale disposizione ribadisce il
principio che essi non possono essere superiori al 20% dei posti messi a concorso (il che
costituisce un chiarimento rispetto alle precedenti disposizioni). Si chiarisce che in tale
tetto sono compresi anche la rinuncia alla assunzione, il mancato superamento del
periodo di prova e le dimissioni intervenute nei primi 6 mesi, che ricordiamo essere di
norma la durata del periodo di prova. Si stabilisce che questo limite non si applica ai
concorsi per l’assunzione del personale educativo e scolastico, compresi quelli assunti dai
comuni e dalle unioni dei comuni. Ed inoltre, che non si applica alle procedure concorsuali
bandite da regioni, province, enti locali ed anti controllati o partecipati da tali soggetti, nelle
quali è previsto un numero massimo di posti messi a concorso pari a 20, nonché ai comuni
con popolazione inferiore a 3.000 abitanti ed alle assunzioni a tempo determinato. Il
Ministero della PA è delegato a dettare eventuali ulteriori misure applicative.
Viene chiarito che queste disposizioni si applicano dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione.