Il contratto decentrato deve, nella parte normativa, decidere le regole per la effettuazione
dei differenziali stipendiali o progressioni economiche e, nella ripartizione del fondo, deve
decidere quante finanziarne per ognuna delle 4 aree di inquadramento.
Continua a permanere il vincolo, fermo restando il finanziamento dell’istituto
esclusivamente a carico della parte stabile del fondo, che i destinatari del beneficio siano
una “quota limitata” di dipendenti.
Occorre decidere quanti anni devono essere trascorsi dalla ultima progressione
economica: si può optare tra i 3 previsti dal CCNL o per la riduzione a 2 o per l’aumento a
4.
Le procedure vanno effettuate in modo distinto per ognuna delle 4 aree di inquadramento,
quindi non si può dare corso alla formazione di una graduatoria unica.
Le regole da utilizzare sono 4: di esse le prime 3 sono obbligatorie e la quarta è rimessa
all’apprezzamento discrezionale. In primo luogo, occorre destinare almeno il 40% del
punteggio complessivo alla media delle valutazioni degli ultimi 3 anni o, in caso di
mancanza di 1 anno per assenza, delle ultime 3 disponibili. Occorre destinare un
punteggio non superiore al 40% alla esperienza acquisita nello stesso profilo o in uno
equivalente. A tal fine vanno considerati anche i periodi di servizio prestati presso altri enti
e quelli a tempo determinato. Il terzo criterio è collegato alle “capacità culturali e
professionali acquisite anche attraverso i percorsi formativi”. Il quarto criterio, che ha un
carattere facoltativo, consente di dare un punteggio aggiuntivo fino al 3% ai dipendenti che
da più di 6 anni non hanno avuto una progressione economica. Come si vede, non vi sono
norme che consentano di dare una preferenza o un punteggio aggiuntivo ai dipendenti che
non hanno progressioni economiche in godimento.
Si deve infine ricordare che la decorrenza dei differenziali è fissata a partire dallo 1
gennaio dell’anno in cui viene sottoscritto il contratto decentrato che le ha finanziate.