Il galleggiamento dei segretari opera anche con i dirigenti che ricevono una indennità di
posizione maggiorata perché svolgono la loro attività in modo associato. Può essere così
riassunto il chiarimento contenuto nel parere Aran 3489/2023.
In premessa, viene ricordato che per la dirigenza non vi sono disposizioni contrattuali che
disciplinano le incentivazioni da riconoscere in caso di gestione associata.
Ci viene detto nel merito che, “tenuto conto della ratio della disposizione contenuta
all’articolo 41, comma 5, CCNL del 16.5.2021 dei Segretari comunali e provinciali, ai sensi
della quale la retribuzione di posizione del Segretario Comunale deve essere raffrontata
con la retribuzione di posizione stabilita nell’ente per la funzione dirigenziale più elevata, si
ritiene che, pur in presenza di una Convenzione, debba comunque essere sempre
rispettata la regola sul galleggiamento .. la retribuzione di posizione del Segretario potrà
essere allineata ai valori della retribuzione di posizione dirigenziale, gravante sul Fondo
delle risorse decentrate dell’ente, ex articolo 57 del CCNL 17.12.2020 dell’ara Funzioni
Locali, come rideterminata per effetto di una diversa graduazione”.