Non integra la maturazione del conflitto di interesse la partecipazione alla redazione di un
bando di mobilità volontaria se si è partecipato con successo alla relativa procedura, al più
siamo in presenza di una valutazione di opportunità. E’ questo quanto ha stabilito la
sentenza della sezione lavoro della Corte di Cassazione n. 14897/2023.
Leggiamo in primo luogo che lo scopo delle norme è “quello di rendere impermeabili le
procedure di evidenza pubblica dagli interessi privati e lo fa introducendo un obbligo,
quello di astensione, che opera una separazione ex-ante tra l’uomo, con i suoi interessi
familiari e patrimoniali, e il dipendente pubblico, costretto ad abbandonare – mediante
l’astensione – le vesti del comune cittadino per assumere quelle del dipendente pubblico,
prima che il suo interesse privato possa inficiare quello generale; è proprio in questo
senso che il conflitto d’interessi rileva non soltanto quando è concreto ed effettivo, ma
anche solamente potenziale”.
Nel merito ci viene detto che “se è vero che una procedura quale quella in esame,
sebbene di natura non concorsuale, è soggetta a regole procedimentali il cui mancato
rispetto può essere sindacato in sede giudiziale, con la conseguenza che, ove la
violazione si verifichi nella fase che precede la scelta da parte della P.A., la stessa vizia
anche quest’ultima se comporta l’inserimento nella rosa dei candidati idonei di soggetti che
non potevano essere valutati è del pari vero che sussiste il principio di tassatività delle
cause di esclusione e di favor partecipationis che impediscono di disporre l’esclusione in
difetto di una espressa sanzione in tal senso della lex specialis; nel caso qui al’esame non
è dedotta la sussistenza di una causa di esclusione e il ricorrente ragiona in termini di
opportunità che, pur condivisibili da un punto di vista etico, non sono idonei a fondare un
giudizio di responsabilità per inadempimento”.