La misura della indennità di vigilanza deve essere proporzionata alla durata dell’impegno
orario dei dipendenti in part time. Lo afferma la sentenza della sezione lavoro della Corte
di Cassazione n. 15540/2023.
Leggiamo che “ai sensi dell’art. 6, comma 9, del CCNL del comparto delle Regioni e delle
Autonomie locali del 14 settembre 2000, il trattamento economico del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è proporzionale alla prestazione lavorativa, con riferimento a tutte le competenze fisse e periodiche, ivi compresa l’indennità integrativa speciale, spettanti al personale con rapporto a tempo pieno appartenente alla stessa categoria e profilo professionale. La regola del riproporzionamento del trattamento economico in rapporto alla durata ridotta della prestazione lavorativa prevista da tale disposizione ha dunque carattere rigido e generale, riguardando indistintamente tutte le voci aventi carattere fisso e periodico del trattamento economico del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale”.
La sentenza prosegue dicendo che questo principio deve “applicarsi anche all’indennità di
vigilanza di cui all’art. 37, comma 1, lett. b) del CCNL del 6 luglio 1995, come integrato dall’art. 16, comma 1, del CCNL 2002-2005, che non rientra fra i trattamenti accessori collegati al raggiungimento di obiettivi o alla realizzazione di progetti, né tra gli altri istituti non collegati alla durata della prestazione lavorativa, previsti dal successivo comma 10 dell’art. 6 del CCNL per il personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie locali del 14 settembre 2000”. Non influisce in alcun modo la considerazione che questa indennità non è inclusa “nell’ambito della retribuzione individuale mensile di cui all’art. 52, comma 2, lett. b) del CCNL 2000”. Le uniche eccezioni a tale principio sono costituite dalle indennità che sono collegate al raggiungimento di obiettivi ed alle cd aggiunte di famiglia.
In conclusione, “sussiste sempre uno stretto legame tra tempo di lavoro, attività lavorativa e
quantificazione dell'emolumento ad essa connesso”.