L’entrata in vigore della legge di conversione del d.l. n. 44/2023 determinerà pesanti
conseguenze negative sulle assunzioni di personale, in particolare per le limitazioni
introdotte allo scorrimento delle graduatorie.
Le censure devono essere mosse in primo luogo alla previsione dettata dall’articolo 1 bis,
che esclude la possibilità, per le PA, di prevedere un numero di idonei (non vincitori)
superiore al 20% rispetto al numero di posti messi a concorso. Secondo tale disposizione,
dicono ANCI, UPI e Conferenza dei Presidenti delle regioni, “lo scorrimento delle
graduatorie, in relazione agli idonei non vincitori, sarebbe possibile solo in caso di rinuncia
all’assunzione o di dimissioni del dipendente intervenute entro sei mesi dall’assunzione dei
vincitori”. Questa disposizione produce “conseguenze negative .. considerati i tempi
necessari per l’espletamento di nuove procedure concorsuali e la inevitabile
moltiplicazione delle stesse con ulteriori costi a carico delle amministrazioni”. Ed ancora,
questa “disposizione fa di fatto venire meno la possibilità di utilizzo di graduatorie di altri
enti prevista dall’articolo 3, comma 61, della legge n. 350/2003”. Altra censura al testo è la
seguente: “la norma, introducendo un limite massimo dei candidati idonei, rende
estremamente complicata l’organizzazione – per i singoli Enti – delle relative procedure
concorsuali con un aggravio amministrativo a discapito dell’obiettivo di semplificazione
auspicato dal legislatore nella selezione e nel reclutamento del personale della pubblica
amministrazione”.