Le risorse che un ente locale destina al finanziamento del welfare integrativo non sono
comprese nel tetto del salario accessorio di cui all’articolo 23, comma 2, del d.lgs. n.
75/2017, tetto che ricordiamo essere fissato nelle somme destinate a questa finalità
nell’anno 2016. E’ questo il principio fissato dalla deliberazione della sezione regionale di
controllo della Corte dei Conti della Liguria n. 61/2023.
Leggiamo in primo luogo che “esulano dal perimetro di applicazione dell’articolo 23,
comma 2, del d.lgs. n. 75/2017 quelle erogazioni che sono prive di finalità retributiva e che
assolvono a una funzione meramente contributivo-previdenziale. In applicazione di tale
principio, la Sezione delle Autonomie ha escluso dal limite di spesa del trattamento
accessorio le somme destinate a forme di previdenza complementare del personale di
polizia municipale (deliberazione n. 22/2015)”. Ed inoltre, ci viene ricordato che la Sezione
regionale di controllo per il Veneto ha chiarito che “la spesa per la previdenza integrativa di
cui all’art. 208 non è una componente del trattamento economico, né fondamentale né
accessorio e … pur rientrando nella spesa per il personale, non hanno natura retributiva,
bensì contributivo-previdenziale”. La deliberazione della stessa sezione regionale di
controllo della Liguria 27/2019 ha già chiarito che “le spese del personale finalizzate al
welfare integrativo non sono assoggettate al limite del trattamento economico accessorio
di cui all’art 23, comma 2, D.lgs. 75/2017”, stante la loro natura assistenziale e
previdenziale”. Questa lettura si applica anche dopo le nuove regole dettate dall’articolo 82
del CCNL 16.11.2022, regole che prevedono come maggiore elemento di novità la
possibilità per la contrattazione decentrata di spostare risorse dal fondo per la
contrattazione decentrata al finanziamento del welfare integrativo.