E’ necessario che vi sia un rapporto di immedesimazione organica tra il dipendente e
l’ente come presupposto per il rimborso delle spese legali. In questa direzione le
indicazioni dettate dalla sentenza del Tar della Lombardia n. 1100/2023. Leggiamo che “la
finalità della disposizione è quella di sollevare i funzionari pubblici dal timore di eventuali
conseguenze giudiziarie connesse all’espletamento del servizio (e dunque di consentire lo
svolgimento sereno delle funzioni e dei servizi pubblici) e tenere indenni i soggetti dalle
spese legali affrontate per i procedimenti giudiziari strettamente connessi all’espletamento
dei propri compiti istituzionali, con la conseguenza che il requisito essenziale in questione
può considerarsi sussistente solo quando risulti possibile imputare gli effetti dell’agire del
pubblico dipendente direttamente all’Amministrazione di appartenenza in quanto sussista
un rapporto di immedesimazione organica con l’Amministrazione di appartenenza .. il fatto
oggetto del giudizio deve essere compiuto nell’esercizio delle attribuzioni o delle mansioni
affidate al dipendente e deve sussistere un nesso di strumentalità tra l’adempimento del
dovere e il compimento dell’atto, nel senso che il dipendente non avrebbe assolto ai suoi
compiti se non ponendo in essere quella determinata condotta e deve intendersi quali
azioni strumentali allo svolgimento del servizio e all’assolvimento dei doveri istituzionali”.
Occorre inoltre che vi sia l’assenza del conflitto di interesse ed inoltre “è necessario un
comprovato collegamento tra l’agire del soggetto sottoposto a giudizio ed il volere
dell’Amministrazione, secondo il paradigma del c.d. nesso di immedesimazione organica,
non essendo sufficiente che il dipendente venga assolto con formula piena, ma risultando
necessario che il suo comportamento sia strettamente connesso all’attività di servizio,
ovvero sia espressione della volontà dell’Amministrazione di appartenenza e finalizzato
all’adempimento dei fini istituzionali di essa”. Ed infine, il rimborso delle spese legali “si
applica soltanto nelle ipotesi in cui il dipendente abbia agito in nome e per conto, oltre che
nell’interesse della Amministrazione, e cioè quando per la condotta oggetto del giudizio sia
ravvisabile il nesso di immedesimazione organica. Infatti il rimborso delle spese legali
integra un meccanismo volto ad imputare al titolare dell’interesse sostanziale le
conseguenze dell’operato di chi abbia agito per suo conto, per cui siffatto meccanismo di
imputazione può operare solo in quanto sia ravvisabile quel rapporto di stretta dipendenza,
nonché quel nesso di strumentalità tra l’adempimento del doveri istituzionali e il
compimento dell’atto, non potendo il dipendente assolvere ai propri compiti, se non
tenendo quella determinata condotta”.