I presupposti per il conferimento di incarichi esterni, i vincoli di comunicazione alla Corte
dei Conti e di pubblicità sono riassunti nella deliberazione della sezione regionale di
controllo della Corte dei Conti della Sicilia n. 71/2023.
Alle sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti devono essere trasmessi gli atti di
spesa di importo superiore a 5.000 euro di conferimento di incarichi di collaborazione
(articolo 1, comma 173, legge n. 266/2005), disposizione che è finalizzata a permettere lo
svolgimento di un’attività di controllo collaborativo. Permane l’obbligo di trasmissione degli
atti di conferimento degli incarichi di consulenza e di studio ai revisori dei conti prima della
loro adozione, sulla base delle previsioni dettate dall’articolo 1, comma 42, della legge n.
311/2004. La disposizione fondamentale di riferimento è contenuta nell’articolo 7, in
particolare ai commi 6 e seguenti, del d.lgs. n. 165/2001. La logica ispiratrice di queste
disposizioni è la seguente: “una linea interpretativa restrittiva costante; e ciò in quanto, in
un’ottica di contenimento dei costi e di valorizzazione delle risorse interne, le
amministrazioni pubbliche sono chiamate a svolgere le loro funzioni facendo ricorso alla
propria organizzazione e al proprio personale e, solo in casi eccezionali e negli stretti limiti
previsti dalla legge, possono ricorrere a personale esterno”. I presupposti che legittimano
tali conferimenti sono i seguenti: “straordinarietà ed eccezionalità delle esigenze da
soddisfare; oggetto della prestazione (che deve corrispondere alle competenze attribuite
dall’ordinamento all’amministrazione conferente); accertata impossibilità oggettiva di
utilizzo delle risorse umane disponibili al proprio interno (con indefettibile presupposto la
ricognizione e la certificazione dell’assenza di specifiche professionalità, da accertare sia
nei termini di assoluta inesistenza nell’ente di personale interno astrattamente idoneo sia
nel senso di indisponibilità soggettiva di figure professionali che possano espletare i
compiti richiesti, indisponibilità de facto, sia per problematiche che non possano essere
adeguatamente o tempestivamente risolte avvalendosi delle professionalità interne);
temporaneità delle prestazioni oggetto della consulenza ed alta qualificazione;
determinazione preventiva di durata, oggetto e compenso della collaborazione;
comprovata specializzazione anche universitaria del collaboratore; scelta del collaboratore
tramite procedura comparativa”. Gli enti si devono dotare di uno specifico regolamento.