L’invio di e-mail aventi contenuto sindacale durante l’orario di lavoro e dalla mail aziendale
non determina di per sé gli estremi della sanzione disciplinare, tranne che il datore di
lavoro dimostri in concreto quale danno ha subito. E’ quanto ha stabilito la sentenza della
Corte di Cassazione sezione lavoro n. 7799/2023.
In premessa, viene assunto che è da ritenere “compresa nella nozione di spazi deputati
alle comunicazioni sindacali lo strumento della posta elettronica”, ma comunque “l’invio di
e-mail per attività di proselitismo deve essere svolta in via esclusiva mediante comunicati
su appositi spazi”. Questa attività “si deve ritenere consentita soltanto se effettuata senza
pregiudizio per il normale svolgimento dell’attività aziendale, alla luce delle concrete
modalità organizzative dell’impresa e del tipo di lavoro cui sono addetti i destinatari delle
comunicazioni”. Occorre, per configurare la illegittimità della condotta, “dimostrare il
pregiudizio al normale svolgimento dell’attività aziendale; occorre quindi dimostrare lo
“specifico pregiudizio che l’invio della e-mail a contenuto sindacale abbia determinato
all’attività”.