Non si possono dal mese di maggio del 2019 aumentare le risorse per il salario accessorio
delle posizioni organizzative, oggi elevate qualificazioni, con un corrispondente taglio delle
capacità assunzionali. Sono queste le indicazioni dettate dalla deliberazione della sezione
regionale di controllo della Corte dei Conti del Piemonte n. 38/2023.
In premessa viene ricordato “il carattere eccezionale dell’art. 11-bis del D.L. n. 135/201”,
che ricordiamo prevede questa possibilità”.
Questa disposizione “aveva la funzione di evitare che l’eventuale incremento, per effetto
dell’introduzione del nuovo CCNL funzioni locali, delle retribuzioni di posizione e di
risultato delle posizioni organizzative esistenti potesse comportare il superamento del
limite previsto dall’articolo 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017 (nda il tetto del salaruo
accessorio del 2016); di conseguenza, la disciplina dell’articolo 11-bis, comma 2, del D.L.
n. 135/2018 si è esaurita al 20 maggio 2019, data entro la quale le posizioni organizzative
ricadenti nell’ambito di applicazione dell’articolo 11-bis medesimo dovevano comunque
cessare, così come chiaramente previsto dall’articolo 13, comma 3, CCNL.. Non è dunque
possibile ammettere che l’articolo 11-bis possa esplicare efficacia anche oltre il 20 maggio
2019, perché ciò comporterebbe un’eccezione generale, non vincolata agli specifici
requisiti di deroga del D.L. n. 135/2018, rispetto ai limiti posti al trattamento accessorio del
personale”.
Il parere conclude chiarendo che, con il nuovo CCNL del triennio 2019/2021, è possibile
un aumento del fondo e delle risorse per il salario accessorio delle elevate qualificazioni
nel tetto dello 0,22% del monte salari 2018: tale aumento “consente ai Comuni di
incrementare nella misura massima indicata il Fondo per le risorse decentrate e le risorse
destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato previste dal CCNL
2019-2021”.