La novità di maggiore rilievo è il notevole ampliamento della possibilità di stabilizzazione
dei precari fino a tutto il 2026. Questa possibilità è consentita anche senza che si dia corso
ad assunzioni dall’esterno. Continua ad essere richiesta la maturazione di una anzianità
almeno triennale presso l’ente che dà corso alla stabilizzazione.
L’articolo 2 consente ai comuni fino a 5.000 abitanti che hanno assunto personale per
l’attuazione del PNRR di utilizzare le risorse loro trasferite nel 2022 anche per l’anno 2023.
L’articolo 3, al comma 6 consente fino al 2026 ai comuni sprovvisti di segretario comunale
di non considerare nella spesa del personale ai fini del rispetto di tali oneri rispetto a quelli
sostenuti mediamente nel triennio 2011/2013 o nel 2008 se non erano soggetti al patto di
stabilità quella che sostengono per questa figura al netto dello specifico contributo statale
riconosciuto ai municipi fino a 5.000 abitanti.
Alle regioni è consentita la utilizzazione delle disposizioni che consentono la formazione di
uffici di diretta collaborazione, cui non possono essere attribuiti compiti gestionali ed è
previsto che le spese per le assunzioni a tempo determinato di personale per l’attuazione
del PNRR vadano in deroga anche dal tetto al salario accessorio del 2016
Si deve inoltre evidenziare che l’articolo 2 prevede la istituzione presso la Funzione
Pubblica dello “Osservatorio nazionale del lavoro pubblico con il compito di promuovere
lo sviluppo strategico del Piano (nda PIAO) e le connesse iniziative di indirizzo in materia
di lavoro agile, innovazione organizzativa, misurazione e valutazione della performance,
formazione e valorizzazione del capitale umano, nonché di garantire la piena applicazione
delle attività di monitoraggio sull’effettiva utilità degli adempimenti richiesti dai piani non
inclusi nel Piano, anche con specifico riguardo all'impatto delle riforme in materia di
pubblica amministrazione”.