I permessi di cui alla legge n. 104/1992 possono essere fruiti a frazioni di ore solamente
dopo la prima. Si deve arrivare a questa conclusione, ci dice il parere Aran CFL 213, sulla
base delle disposizioni di carattere generale che stabiliscono questa regola per gli altri
permessi, quindi anche in assenza di una specifica previsione contrattuale.
La previsione è contenuta nell’articolo 33 del CCNL 21 maggio 2028, per il quale “tali
permessi possono essere utilizzati ad ore, nel limite massimo di 18 ore mensili”. Con il
“nuovo CCNL del 16.11.2022, sia per i permessi orari di cui all’art. 41, per particolari motivi
personali o famigliari, che per i permessi, di cui all’art. 44, per l’espletamento di visite,
terapie, prestazioni specialistiche, è stata introdotta la possibilità della fruizione degli stessi
per frazioni di ora solo dopo la prima ora”. Per cui tale regola si deve ritenere estesa
anche a questa tipologia.