Nella parte variabile del fondo per la contrattazione decentrata devono andare i risparmi
del fondo per il lavoro straordinario che non sono stati utilizzati nell’anno precedente. La
disposizione contrattuale conferma le regole che sono già in vigore. E’ questa la
indicazione che ricaviamo dal parere Aran CFL 215.
Viene chiarito in primo luogo che siamo in presenza “di somme residue e che esse vanno
accertate a consuntivo”.
Di conseguenza, ci dice l’Aran, l’incremento variabile del Fondo di un dato anno sarà
costituito dall’importo che residua dal budget destinato allo straordinario nell’anno
precedente. Ad esempio, se, a fronte di un budget dello straordinario nell’anno n-1 pari a
100 risultano corrisposti e pagati per tutto l’anno compensi per lavoro straordinario pari a
90, la somma residua di 10 costituisce incremento del Fondo di parte variabile nell’anno n,
ai sensi dell’art. 79, comma 2, lett. d)”. Ricordiamo che queste risorse vanno in deroga al
tetto del salario accessorio dell’anno 2016.