Un ente può dare corso legittimamente all’annullamento di un bando di progressione
verticale al fine di evitare un contenzioso il cui esito appare incerto. Sono queste le
indicazioni di maggiore rilievo contenute nella sentenza del Tar del Veneto, seconda
sezione, n. 1724/2022.
Ci viene detto che “ai sensi dell’art. 21-nonies della L. 241/1990, il legittimo esercizio del
potere di autotutela demolitoria (nda revoca in autotutela), nonostante rimanga una scelta
discrezionale della pubblica amministrazione, soggiace ad una serie di condizioni, quali:
l’illegittimità del provvedimento ai sensi dell’art. 21-octies L. 241/1990, eccetto che per vizi
meramente formali che non sfocerebbero in un annullamento giurisdizionale dell’atto (ai
sensi del comma 2 art. 21-nonies L. 241/1990); la sussistenza di ragioni di interesse
pubblico, il quale ultimo deve essere concreto e attuale, nonché prevalente, in un giudizio
di bilanciamento, rispetto all’interesse dei destinatari e dei controinteressati, di cui deve
parimenti tenersi conto; l’esercizio del potere in un termine ragionevole, il quale non può
essere superiore a quello di 12 mesi, previsto nell’articolo, da rispettare nel caso di
provvedimenti di autorizzazione e quelli attributivi di vantaggi economici”.
Sulla base di queste argomentazioni viene tratta la conclusione che: “compito del Giudice
è quello di valutare, oltre agli aspetti formali del procedimento in sé, il rispetto dei criteri di
cui sopra, nonché dei principi cardine del buon andamento, imparzialità dell’operato
dell’Amministrazione e di proporzionalità”.
Nel caso specifico, ci viene detto che “emerge con chiarezza dall’esame degli atti del
procedimento che la decisione di annullare l’intera procedura è derivata, oltre che dal
sostanziale interesse alla legalità dell’azione amministrativa, da ragioni di opportunità e,
segnatamente, per evitare la problematicità di un contenzioso già insorto.  In effetti, come
osservato da recente giurisprudenza, l’opportunità di evitare un contenzioso, all’esito del
quale l’Amministrazione possa eventualmente risultare soccombente, può essere
considerata una valida ragione per il riesame del provvedimento amministrativo e, rilevati
vizi di legittimità, per disporne l’annullamento d’ufficio ex art. 21-nonies L. 241/1990 (cfr.
Cons. Stato, Sez. V, Sent., n. 1415 del 16.02.2021)”.