Il CCNL 16.11.2022 conferma che l’orario di lavoro è di 36 ore settimanali; il contratto
richiama la possibilità prevista dal CCNL 1.4.1999 della sua riduzione fino a 35 ore
settimanali per il personale turnista, che quindi continua ad essere applicabile. Nell’arco di
6 mesi non si può superare, comprendendo il lavoro straordinario, la media di 48 ore
settimanali. Esso va svolto di norma in 5 giorni settimanali, ma per esigenze organizzative
può essere articolato anche su 6 giorni settimanali, il che può realizzarsi sia per tutto l’ente
sia per singole attività. Può essere svolto anche con orari flessibili, in turnazione o con
orario multiperiodale. Il dipendente ha diritto ad un riposo consecutivo di almeno 11 ore e
spettano, ogni 7 giorni, riposi per almeno 24 ore consecutive, che devono essere calcolati
come media in un periodo non superiore a 14 giorni. Occorre dare corsi a controlli
automatici sul rispetto dei vincoli di presenza e di osservanza dell’orario. La materia è
disciplinata dall’articolo 29.
Come relazioni sindacali continua ad essere prevista la informazione preventiva e, a
richiesta o su iniziativa diretta dell’ente, il confronto.
La prima novità è costituita dalla riduzione a 10 minuti della durata obbligatoria della pausa
in caso di orario superiore a 6 ore consecutive, vincolo che ricordiamo essere quello
minimo fissato dal d.lgs. n. 66/2003 in recepimento delle previsioni comunitarie. Il CCNL
21.5.2018 aveva introdotto il vincolo della durata minima di 30 minuti di tale pausa.
L’Aran ha chiarito che occorre fare riferimento alla durata effettiva, a prescindere dal titolo
con cui essa viene svolta. Quindi la disposizione si applica anche nel caso di lavoro
straordinario e di attività aggiuntiva che viene svolta per recuperare debiti orari che sono
maturati. E’ stato inoltre chiarito, parere Aran CFL 13, che siamo in presenza di un diritto
che deve essere considerato come indisponibile.
La seconda novità è costituita dalla previsione per cui il tempo necessario per lo
spostamento da una sede all’altra per ragioni di servizio deve essere incluso all’interno
dell’orario di lavoro. Tale regola si estende sia al tempo di andata che a quello di ritorno e
presuppone l’autorizzazione da parte del dirigente.