Le nuove regole per la costituzione del fondo per la contrattazione decentrata si applicano
ordinariamente a partire dall’anno 2023 (solamente nelle amministrazioni locali e regionali
in cui non è stato stipulato il contratto decentrato 2022 le risorse aggiuntive possono
essere inserite già nel fondo del 2022); dalla stessa data sono disapplicate le disposizioni
dettate dall’articolo 67 del CCNL 21 maggio 2018. Di regola esso va costituito, dandone
informazione ai soggetti sindacali, nei primi 4 mesi dell’anno. L’impianto dettato dai
precedenti contratti è rimasto sostanzialmente invariato, per cui la voce di maggiore rilievo
continua ad essere costituita dalla sua composizione si base storica, con tutte le
differenziazioni non sempre giustificate che si sono determinate nel corso degli anni.
Continua ad essere applicato il vincolo dettato dal d.lgs. n. 75/2017, cioè il divieto di
superare il tetto del salario accessorio del 2016. Sono queste le principali disposizioni
dettate dal CCNL 16.11.2022 sulla costituzione del fondo per le risorse decentrate.
Tali disposizioni costituiscono una sostanziale conferma delle regole già in vigore, con
particolare riferimento a quelle dettate dall’articolo 67 del CCNL 21.5.2018, cioè quello del
triennio 20167/2018.