La cd sanatoria della contrattazione decentrata illegittima introdotta dall’articolo 4 del d.l. n.16/2014 opera solamente per gli atti adottati dopo l’entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2009.
E’ quanto stabilisce la sentenza della sezione lavoro della Corte di Cassazione n.
25047/2022, che aggiunge come il termine per l’adozione di questi atti si debba ritenere
fissato in quello per l’adeguamento dei contratti decentrati stipulati in precedenza alle sue
prescrizioni.
In questa direzione va in primo luogo la considerazione del “dato letterale, in quanto i
precisi riferimenti temporali in essi contenuti (D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 40, comma 3-
quinquies, ed agli atti adottati anteriormente ai termini di adeguamento previsti dal D.Lgs.
n. 150 del 2009, art. 65) sarebbero del tutto sovrabbondanti se la disposizione avesse
inteso operare una sanatoria generalizzata delle nullità della contrattazione delle regioni e
degli enti locali, in qualsiasi tempo verificatesi”.
Inoltre, ci viene detto, sempre con riferimento al dato letterale, che “l’avverbio comunque
non è indicativo di un tempo ma di una modalità; il legislatore ha voluto comprendere nella
previsione normativa le forme eterogenee con le quali le regioni e gli enti locali avevano
provveduto alla formazione dei fondi per il finanziamento della retribuzione accessoria ed
al loro utilizzo, spesso in mancanza della contrattazione integrativa per l’anno di
riferimento”.
Ed ancora, leggiamo che “la ratio della disposizione è quella di sanare la nullità dei
contratti integrativi sottoscritti dalle regioni e dagli enti locali dopo la entrata in vigore del
D.Lgs. n. 150 del 2009 (e prima della scadenza del termine di adeguamento previsto dal
D.Lgs. n. 150 del 2009, art. 65) – nonchè degli atti di utilizzo dei fondi per lo stesso periodo
– in ragione di una obiettiva situazione di incertezza interpretativa e di difficoltà operativa
per la contrattazione decentrata di livello locale”.
Leggiamo infine che “il D.L. n. 16 del 2014 è intervenuto, ex post, a sanare gli effetti
derivanti dall’eventuale mancato adeguamento della contrattazione integrativa decentrata;
di fatto, si è riallineata, quanto al periodo temporale di tolleranza, la contrattazione
integrativa successiva al D.Lgs. n. 150 del 2009, a quella già sottoscritta e vigente al
momento della sua entrata in vigore”.