La durata minima degli incarichi dirigenziali a tempo determinato è quella fissata
dall’articolo 19, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001 e la violazione di questo vincolo
determina comunque la maturazione del diritto al risarcimento. E’ questo il principio fissato
dalla sentenza della sezione lavoro della Corte di Cassazione n. 19780/2022, che
ribadisce le indicazioni consolidate della giurisprudenza e che stabilisce l’applicazione di
questa disposizione anche agli enti locali, nonché la prevalenza della stessa sulle nome
regionali.
Leggiamo testualmente che “Il motivo risulta infondato alla luce dell’orientamento accolto da questa Corte (cfr. Cass. n. 478 del 13.1.2014) secondo cui in ipotesi di affidamento
negli enti locali di incarichi dirigenziali a soggetti esterni all’amministrazione trova
applicazione il Decreto Legislativo n. 165 del 2001, articolo 19, comma 2, nel testo
modificato dal Decreto Legge n. 155 del 2005, articolo 14-sexies, conv. con modif. in L. n.
168 del 2005, per risultare la disciplina statale, attraverso la predeterminazione della
durata minima dell’incarico, volta ad evitare il conferimento di incarichi troppo brevi ed a
consentire al dirigente di esercitare il mandato per un tempo sufficiente ad esprimere le
proprie capacità ed a conseguire i risultati per i quali l’incarico gli è stato affidato”. Viene
confermata “la decisione della Corte territoriale che discende dall’aver questa ritenuto
legittima la cessazione anticipata dell’incarico conferito .. essendo essa riconducibile al
sistema di spoil system di cui alla Legge Regionale della Calabria n. 12 del 2005, articolo
1, comma 6, ma dovuto il risarcimento per l’illegittimità del termine, inferiore al triennio, e
come tale in contrasto con il disposto del Decreto Legislativo n. 165 del 2001, articolo 19,
comma 2, nel testo modificato dal Decreto Legge n. 155 del 2005, articolo 14-sexies,
conv. con modif. in L. n. 168 del 2005”.