DOMANDA

Un idoneo viene assunto per scorrimento da parte di un altro ente. Durante il periodo di prova si dimette. Deve essere cancellato dalla graduatoria?

 

RISPOSTA

In caso di scorrimento di graduatorie da parte di un ente diverso da quello che ha indetto il concorso, l’eventuale rifiuto da parte di un candidato alla assunzione non determina la cancellazione dello stesso dalla graduatoria. La cancellazione è disposta solamente nel caso in cui il rifiuto sia opposto alla assunzione nell’ente che ha indetto il concorso. Per cui, ma questa è una opinione personale, le dimissioni durante il periodo di prova possono essere assimilate alla rinuncia alla assunzione, il che nel caso specifico comunque non produce l’effetto di cancellazione dalla graduatoria.