L’anzianità maturata presso un altro ente può dalla contrattazione collettiva decentrata
integrativa non essere ritenuta utile per la partecipazione alle progressioni economiche.
Sono queste le indicazioni dettate dalla sentenza della sezione lavoro della Corte di
Cassazione n. 15889/2022.
In primo luogo viene affermato che “le disposizioni normative e contrattuali finalizzate a
garantire il mantenimento del trattamento economico e normativo acquisito non implicano
la totale parificazione del lavoratore trasferito ai dipendenti già in servizio presso il datore
di lavoro di destinazione, perchè la prosecuzione giuridica del rapporto se, da un lato,
rende operante il divieto di reformatio in peius, dall’altro non fa venir meno la diversità fra
le due fasi di svolgimento del rapporto medesimo, diversità che può essere valorizzata dal
nuovo datore di lavoro, sempre che il trattamento differenziato non implichi la
mortificazione di un diritto già acquisito dal lavoratore.. L’anzianità di servizio, che di per sè
non costituisce un diritto che il lavoratore possa fare valere nei confronti del nuovo datore,
deve essere salvaguardata in modo assoluto solo nei casi in cui alla stessa si correlino
benefici economici ed il mancato riconoscimento comporterebbe un peggioramento del
trattamento retributivo in precedenza goduto dal lavoratore trasferito .. non può essere
fatta valere per rivendicare ricostruzioni di carriera sulla base della diversa disciplina
applicabile al cessionario, nè può essere opposta al nuovo datore per ottenere un
miglioramento della posizione giuridica ed economica, perchè l’ordinamento garantisce
solo la conservazione dei diritti, non delle aspettative, già entrati nel patrimonio del
lavoratore alla data della cessione del contratto.. Il nuovo datore ben può ai fini della
progressione di carriera valorizzare l’esperienza professionale specifica maturata alle
proprie dipendenze, differenziandola da quella riferibile alla pregressa fase del rapporto..
La disciplina concernente il diritto del lavoratore a conservare l’anzianità maturata presso
altro Comune al fine di ottenere la progressione economica nell’ambito della stessa
categoria di inquadramento, è rimessa, dal contratto collettivo nazionale per il personale
del Comparto Regioni Autonomie locali 31 marzo 1999, articolo 16, alla contrattazione
decentrata”. La sentenza afferma infine che le ASL non possono essere considerate come
enti locali.