DOMANDA

In un comune senza dirigenti come si possono incrementare le somme per le posizioni organizzative in caso di aumento del loro numero?

 

RISPOSTA

Si discute sulla applicabilità dopo l’entrata in vigore delle nuove regole sulle capacità assunzionali delle disposizioni dettate dall’articolo 11 bis, comma 2, del d.l. n. 135/2018, che consentono l’aumento delle somme destinate al finanziamento delle posizioni organizzative esistenti rispetto al 2016: in senso negativo alcune Corti dei Conti (in particolare Toscana e Lombardia) ed in senso positivo la Funzione Pubblica e la Corte dei Conti della Campania. In ogni caso tale aumento è da considerare precluso se vi è un aumento del numero delle posizioni organizzative. Per cui, qualora si decidesse di utilizzare questa disposizione, prima si delibera l’aumento, lo si ripartisce tra le posizioni organizzative esistenti e solo dopo qualche tempo si dà luogo all’aumento del numero delle posizioni organizzative stesse. Oltre al taglio di risorse dal fondo del personale, da effettuare in contrattazione decentrata, l’aumento delle somme per le posizioni organizzative si può concretizzare solamente se vi è un aumento del numero dei dipendenti in servizio rispetto a quelli presenti al 31.12.2018. Attendiamo il nuovo contratto per sapere come si potrà dare corso allo sforamento del tetto del salario accessorio del 2016 per il quale la legge di bilancio obbliga ad un aumento delle risorse destinate alla contrattazione decentrata pari allo 0,22% del monte salari 2018.