La magistratura contabile non può esprimersi sulle condizioni che consentono la
erogazione dell’assegno ad personam al personale assunto ex articolo 110 del d.lgs. n.
267/2000. E’ questa la netta indicazione dettata dalla deliberazione della sezione
autonomie della Corte dei Conti n. 5/2022. Ecco il principio di diritto affermato: “ quesiti
relativi all’estensione dell’ambito soggettivo dell’indennità di cui al comma 3, art. 110  del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non attengono alla materia della contabilità
pubblica  ai sensi dell’articolo 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131 e sono
pertanto da considerarsi  inammissibili sotto il profilo oggettivo”.
Si deve pervenire a questa conclusione, considerando – sulla scorta delle indicazioni già
fornite dalla magistratura contabile – che “materie non strettamente riconducibili a
quella della contabilità pubblica vadano in essa ricomprese limitatamente alle questioni
che  riflettono problematiche interpretative inerenti alle statuizioni recanti i menzionati limiti e  divieti, posto che non è dato estendere l’attività consultiva in discorso a tutti i
settori dell’azione amministrativa, in tal guisa realizzando, per di più, l’inaccettabile
risultato di  immettere questa Corte nei processi decisionali degli Enti territoriali”. Ed
inoltre, “l’ampliamento della nozione di contabilità pubblica non inerisce alle materie in
sé considerate quanto piuttosto alle specifiche questioni che, nell’ambito di tali materie,
possono sorgere in relazione all’interpretazione di quelle norme di coordinamento della
finanza pubblica che pongono limiti e divieti strumentali al raggiungimento degli specifici
obiettivi di contenimento della spesa”.