La valutazione degli scritti deve essere effettuata in modo disgiunto dai singoli componenti
la commissione ed il voto assegnato deve essere la risultante della assegnazione di tali
punteggi. Lo afferma la sentenza della prima sezione del Tar del Lazio n. 1986/2022.
Leggiamo testualmente: il “verbale precisa che la commissione decide, inoltre, che il voto
finale attribuito a ciascun elaborato e costituente la sommatoria dei voti espressi da
ciascun commissario, secondo le disposizioni del bando di concorso, sarà accompagnato
da una sintetica motivazione. Appresso, il medesimo verbale prevede che, all’esito
dell’apertura del relativo contenitore e della numerazione delle buste, si proceda alla
lettura collegiale degli elaborati e ultimata la lettura di ogni tema, la commissione
medesima proceda ad assegnare a ciascuno di essi il relativo punteggio con sintetica
motivazione. Le descritte modalità, oltre a costituire un auto vincolo per l’amministrazione,
rappresentano una scansione procedurale indispensabile al fine di garantire la
trasparenza e la sostanza motivazionale della correzione, laddove i voti finali per ciascuna
prova sono necessariamente la sintesi e la media dei singoli voti espressi da ciascun
commissario, separatamente, e non già un giudizio (già geneticamente definitivo) preso
direttamente dall’organo collegiale”.
Ed ancora, “la scheda riporta semplicemente i voti finali delle prove e la sigla a fianco dei
commissari, esprimendo direttamente una valutazione collegiale numerica sugli elaborati,
accompagnata da una sintetica motivazione su ogni prova. La stessa difesa ha, in
sostanza, ammesso che non vi era stata la previa attribuzione dei voti a cura dei singoli
membri della commissione ed ha altresì implicitamente riconosciuto che era stata
direttamente la commissione ad attribuire i voti finali, quali giudizi già definitivi, in quanto
esito di una discussione collegiale… Gli è che, va ribadito, la correzione degli elaborati di
un concorso (ancor di più un concorso così prestigioso ed importante quale quello di cui si
verte) non può certo prescindere dalla descritta procedimentalizzazione e cioè dalla
obbligata scansione in due fasi: l’una rappresentata dall’assegnazione dei voti da parte dei
singoli commissari, la seconda costituita dalla valutazione unitaria della commissione che
procede alla somma dei singoli voti e li sintetizza, motivando, nella votazione finale. Solo
così è dato comprendere l’iter della valutazione, consentendosi di riconoscere i singoli
giudizi e, quindi, la loro combinazione nel giudizio finale della commissione. La valutazione
finale si compone, cioè, dei due sopra riferiti momenti procedurali, strutturalmente
autonomi e distintamente documentabili”.