Gli oneri per la istituzione di una nuova posizione organizzativa per la gestione associata,
anche se finanziati con risorse esterne al bilancio dell’ente, entrano nel tetto del salario
accessorio. Possono essere così riassunte le principali indicazioni dettate dalla
deliberazione della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti della Puglia n.
6/2022.
In premessa, viene ricordato che l’articolo 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017 “pone un
limite all’ammontare complessivo delle risorse da destinare al trattamento accessorio del
personale in servizio presso pubbliche amministrazioni, non distinguendo fra quelle che
trovano la loro fonte di finanziamento nei fondi per la contrattazione integrativa previsti dai
vari contratti collettivi nazionali di comparto e quelle finanziate direttamente a carico del
bilancio delle amministrazioni (sezione autonomie deliberazione n. 26/2014)”.
Pertanto, “il limite di cui all’articolo 23 co. 2 del D.Lgs. n. 75/2017 rimane invalicabile
anche per gli incrementi delle posizioni organizzative previsti nella nuova disciplina della
contrattazione collettiva che li pone a carico del bilancio per tutti gli enti locali, siano essi
privi o meno di dirigenza”. Queste conclusioni “non possono mutare nemmeno in
considerazione della provenienza delle risorse atteso che non sussistono i presupposti
individuati dalla giurisprudenza contabile al fine dell’esclusione dal limite del trattamento
accessorio delle spese etero finanziate”, cioè la remunerazione di “prestazioni
professionali tipiche, di personale dipendente individuato o individuabile, che l’ente
dovrebbe altrimenti acquisire all’esterno con costi aggiuntivi per il proprio bilancio;
economie provenienti da piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa;
entrate di provenienza esterna qualificate da un vincolo di destinazione alla componente
variabile del trattamento accessorio; compensi corrisposti a valere sui fondi strutturali e di
investimento europei; più in generale, al verificarsi delle seguenti condizioni: le risorse
impiegate devono essere totalmente coperte dalla fonte esterna; le risorse devono
esaustivamente remunerare sia lo svolgimento delle funzioni sia il trattamento accessorio;
l’ente interessato dovrà verificare sia a preventivo che a consuntivo l’effettiva capienza
delle somme disponibili prima di poter riservare (a preventivo) somme per il salario
accessorio e a (consuntivo) di poter erogare compensi”.