DOMANDA

Può un comune conferire un incarico professionale ad un ex responsabile cessato dal servizio?

 

RISPOSTA

L’articolo 5, comma 9, del d.l. n. 95/212 recita testualmente: “E’ fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti gia’ lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Alle suddette amministrazioni e’, altresi’, fatto divieto di conferire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni”.

Il divieto riguarda quindi solo gli incarichi di studio, di consulenza, dirigenziali e direttivi. Tale previsione per la Funzione Pubblica non può essere interpretata in modo estensivo o analogico. Esso non comprende i restanti incarichi di collaborazione di cui all’articolo 7, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001, nè a maggior ragione quelli professionali di cui al d.lgs. n. 50/2016. A differenza del passato non vi sono più divieti al conferimento di incarichi da parte dell’ente presso cui il dipendente cessato dal servizio svolgeva la sua attività.