Un ente che conferisce incarichi dirigenziali a tempo determinato deve preventivamente
valutare che non vi siano analoghe professionalità all’interno dell’amministrazione, anche
tra il personale di categoria D. Sono queste le indicazioni di maggiore rilievo contenute
nella sentenza della seconda sezione del Tar del Lazio n. 2479/2021.
Leggiamo testualmente che “l’impossibilità di rinvenire professionalità nei ruoli
dell’Amministrazione deve intendersi nel senso che la ricerca all’esterno deve seguire
l’accertamento del possesso dei requisiti richiesti in capo a soggetti già appartenenti ai
ruoli dell’Amministrazione e, quindi, anche tra i funzionari direttivi di categoria D, in caso di vacanza in organico di personale dirigenziale (cfr. Cons Stato, V, 17.7.2020, n. 4600)..
l’amministrazione, in caso di vacanza di incarichi dirigenziali, debba cercare di rinvenire
professionalità nei propri ruoli non solo per ridurre i costi, ma anche al fine di valorizzare il
capitale di risorse umane a sua disposizione e, quindi, solo dopo aver constatato
l’inesistenza delle professionalità richieste, possa cercare di reperirle all’esterno”. Non è
sufficiente, anche alla luce delle specifiche disposizioni regolamentari in vigore nell’ente, il
ricorso alla procedura del cd interpello aperto: in questo caso infatti “la verifica
dell’esistenza di professionalità interne sarebbe posticipata alla ricerca di professionalità esterne e che i dirigenti dell’ente si troverebbero a competere per posizioni per le quali hanno i requisiti con soggetti esterni.. un simile modus procedendi appare contraddittorio anche rispetto ai principi di economicità, efficacia ed efficienza a cui deve essere informata l’attività della P.A., atteso la valutazione dei candidati da parte della Commissione potrebbe essere del tutto inutile e verrebbe posta nel nulla a fronte dell’esistenza di soggetti interni al proprio ruolo in possesso dei requisiti per ricoprire le posizioni oggetto degli avvisi, con dispendio ingiustificato di risorse umane e finanziarie”.