In assenza della formale istituzione delle posizioni organizzative i relativi compensi non
possono essere erogati. E’ questo il principio ribadito dalla sentenza della sezione lavoro
della Corte di Cassazione n. 32950/2021.
Leggiamo che “il diritto del pubblico dipendente a percepire l’indennità di posizione sorge
solo se la P.A. datrice di lavoro ha istituito la relativa posizione, perchè l’istituzione rientra
nell’attività organizzativa dell’Amministrazione la quale deve tener conto delle proprie
esigenze e soprattutto dei vincoli di bilancio, che, altrimenti, non risulterebbero rispettati
laddove si dovesse pervenire all’affermazione di un obbligo indiscriminato”. Questa
indicazione è contenuta nelle precedenti sentenze della Corte di Cassazione n.
15902/2018, 4890/2018, 28085/2017; 12724/2017; 12556/2017; 14591/2016; 2550/2015 e
11198/2015 .. E’ da escludere che prima dell’adozione di tale atto sia configurabile un
danno da perdita di chance per il dipendente che assuma l’elevata probabilità di essere
destinatario dell’incarico e l’irrilevanza, ai suddetti fini, di eventuali atti preparatori
endoprocedimentali nonché dell’espletamento di fatto di mansioni assimilabili a quelle della posizione non istituita”. Questi principi si applicano anche agli incarichi conferiti negli
enti locali. Viene inoltre evidenziato che il fatto che la procedura di attivazione della
istituzione delle posizioni organizzative sia in itinere non modifica questo giudizio: “il diritto
soggettivo può sorgere solo una volta ultimate le procedure ed istituite formalmente le
posizioni, senza che possano assumere rilevanza atti preparatori endoprocedimentali"