Le deroghe al tetto di spesa del personale non comprendono gli oneri per lo svolgimento
delle funzioni di segreteria, neppure se il piccolo comune ricorre al meno costoso
strumento della utilizzazione del vicesegretario. In questa direzione vanno le indicazioni
contenute nella deliberazione della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti
della Lombardia n. 243/2021. Essa espressamente così si pronuncia: “la spesa di
personale per assicurare la copertura delle funzioni di segreteria di cui all’articolo 97 del
TUEL deve essere computata ai fini del rispetto del vincolo di cui all’art. 1, commi 557 e
557 quater, della l. n. 296/2006, essendo possibile una deroga agli stessi solo nei casi
espressamente previsti dal legislatore”. Tale pronuncia appare discutibile perché non tiene
conto del fatto che lo svolgimento delle funzioni di segreteria costituisce un obbligo per i
comuni.
In premessa viene ribadita la interpretazione consolidata, per la quale “il vincolo del tetto di
spesa del personale non risulta superato, per effetto dell’entrata in vigore delle disposizioni
dell’art. 33 del d.l. n. 34/2019”. Ci viene ricordato che “la coesistenza di due diverse
discipline del contenimento della spesa di personale si spiega in relazione ai diversi ambiti
operativi che le caratterizzano. Segnatamente, il limite di spesa previsto dall’articolo 1,
comma 557 quater, della legge n. 296/2006 riguarda l’intero aggregato della spesa del
personale e non solo le assunzioni di personale a tempo indeterminato. Tale limite, in
quanto espressione di un principio fondamentale nella materia del coordinamento della
finanza pubblica, è suscettibile di deroga nelle sole ipotesi espressamente previste dalla
legge”. Tra queste non è prevista “la spesa per assicurare la sede di segreteria,
quand’anche sostenuta dal comune facendo ricorso alle facoltà di cui all’art. 16 ter, commi
9 e 10, del D.L. 162/2019”, cioè nei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti tramite il
vicesegretario anche di altro ente.