Il provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri vuole “dare a tutte le PA
indicazioni omogenee per l’applicazione delle misure di controllo sul possesso della
certificazione verde Covid”.
Il vincolo al possesso ed alla esibizione della certificazione cd green pass è dettato per
tutti i dipendenti delle PA e non si applica ai “soli soggetti esenti dalla campagna vaccinale
sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare
del Ministero della salute”. Esso si applica a “qualunque altro soggetto che intenda entrare
in un ufficio pubblico, tranne gli utenti .. Sono inclusi nell’obbligo i visitatori e le autorità
politiche o i componenti delle giunte e delle assemblee delle autonomie locali o regionali,
come pure qualsiasi lavoratore che si rechi in un ufficio per svolgere un’attività propria o
per conto del suo datore di lavoro (gli addetti alla manutenzione, i baristi all’interno degli
spacci, i fornitori, i corrieri etc)” e che “non sono consentite deroghe”. Ci vene inoltre
chiarito che questo vincolo si estende anche ai “frequentatori di corsi di formazione”.
Ricordiamo che i dipendenti delle aziende private che collaborano con la PA sono
assoggettati agli obblighi di controllo da parte del proprio datore di lavoro, ma che ciò non
esenta in alcun modo l’ente pubblico dall’obbligo di sua effettuazione.
Sulla base del dettato normativo di cui all’articolo 1, comma 4, del d.l. n. 127/2021, il
“soggetto preposto al controllo” è il datore di lavoro. Per la bozza di decreto tale figura
viene individuata nel “dirigente amministrativo apicale di ciascuna amministrazione o
soggetto equivalente, a seconda del relativo ordinamento”, che “a titolo esemplificativo
può identificarsi nel Segretario generale di un ministero o nel Segretario comunale”. Il
dirigente datore di lavoro e/o quelli dallo stesso delegati “provvedono a effettuare
materialmente le attività di controllo (siano esse costantemente attive o a campione)” ed
all’uopo individuano dei dipendenti.
Nelle modalità di svolgimento di questa attività ci viene detto che “la rilevazione del green
pass potrà avvenire anche manualmente attraverso l’utilizzo dell’app VerificaC19, già
disponibile negli store, ovvero attraverso l’integrazione dei sistemi informatici utilizzati per
il termoscanner, badge”.
Il provvedimento suggerisce che il controllo sia di norma effettuato al momento
dell’ingresso in servizio. Nel caso in cui ciò non venga disposto il datore di lavoro “deve
disporre che ciascun dirigente responsabile proceda a campione con cadenza giornaliera
a verificare il possesso del green pass del proprio personale in misura percentuale non
inferiore al 30% di quello presente in servizio assicurando che tale controllo sia effettuato
nel tempo in maniera omogenea con un criterio di rotazione, su tutto il personale
dipendente e, prioritariamente nella fascia antimeridiana della giornata lavorativa”.
I controlli possono essere effettuati con la piattaforma di NoiPA, con la interazione con il
Portale della Piattaforma Nazionale -DGC o con l’applicazione denominata “Verifica C19
già disponibile gratuitamente sugli store”.