Una novità di grande importanza e che merita un giudizio ampiamente positivo contenuta
nella legge di conversione del d.l. n. 80/2021 è costituita dalla possibilità offerta ai comuni,
alle province, alle unioni, ai consorzi etc di dare vita, in forma associata, alla effettuazione
di “selezioni uniche per la formazione di elenchi di idonei all’assunzione nei ruoli
dell’amministrazione degli enti locali”, con la previsione per cui le assunzioni a tempo
determinato effettuate utilizzando questa procedura vanno in deroga allo specifico tetto di
spesa dettato dal legislatore nazionale. Questa possibilità assume un particolare rilievo
nella attuale condizione, caratterizzata dalla riapertura della possibilità per le
amministrazioni pubbliche di effettuare assunzioni di personale e dalla presenza, in modo
sempre più frequente, delle dimissioni di dipendenti neo assunti perché vincitori o idonei in
selezioni in altri enti, nonché dalla pressochè integrale utilizzazione di moltissime
graduatorie. Avere a propria disposizione un elenco di idonei da potere chiamare per
assunzioni a tempo indeterminato o determinato consente alle amministrazioni di fare
fronte alle proprie esigenze di assunzione in modo assai rapido. Siamo, per molti aspetti,
in presenza di una possibilità del tutto analoga a quella ampiamente utilizzata di dare
corso alla formazione di elenchi di professionisti o di imprese “di fiducia” alle quali ricorrere
ogni qualvolta si presenti tale necessità. Si deve sottolineare che la utilizzazione di questo
istituto è espressamente subordinata alla assenza di graduatorie valide nella stessa
amministrazione.
Attraverso questi elenchi si possono anche coprire i posti che si sono resi vacanti a
seguito del passaggio in mobilità volontaria alle dipendenze di un’altra amministrazione,
precisazione che per molti versi può essere considerata comunque come superflua. E’
invece assai importante la deroga prevista espressamente dal comma 8: gli oneri per le
assunzioni a tempo determinato vanno al di fuori del tetto di spesa per le assunzioni
flessibili di cui all’articolo 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010, tetto che ricordiamo essere
fissato per i comuni nel 100% della spesa sostenuta allo stesso titolo nel 2009.
La disposizione prevede che la utilizzazione di queste procedure consente la deroga delle
previsioni contenute nel comma 3 dello stesso articolo. Tale norma risulta essere di
difficile comprensione: il citato comma infatti prevede la possibilità di utilizzare questi
elenchi per la copertura di posti previsti nella programmazione del fabbisogno ed in
assenza di graduatorie valide, nonché il ricorso al “previo interpello” ogni qualvolta si vuole
dare corso alla assunzione di un dipendente.
La disposizione, in modo espresso, stabilisce che si debba dare corso “alle forme di
pubblicità previste a legislazione vigente”. Il che impone sicuramente la pubblicazione sul
sito internet dell’ente, nonché la comunicazione al portale per il reclutamento della
Funzione Pubblica e, quanto meno in via prudenziale, la pubblicazione anche sulla
Gazzetta Ufficiale del relativo bando.