DOMANDA

E’ ancora in vigore l’articolo 22, comma 5 ter, del d.l. n. 50/2017 che consente di escludere dai vincoli alla mobilità i passaggi di personale tra i comuni e la unione cui gli stessi aderiscono? Si deve controllare che la spesa per questa “nuova assunzione” non sfori la spesa del personale cessato dal 2007 in avanti e il rispetto del tetto massimo di spesa consentito applicando il comma 562?

 

RISPOSTA

La norma è in vigore in quanto non è stata abrogata, sicuramente in modo espresso ed a mio avviso neppure in modo tacito.

Non deve essere esperita la comunicazione di cui all’articolo 34 bis, che peraltro non è necessaria per le mobilità volontarie, in quanto non vi è una assunzione dall’esterno.

Con questa assunzione si deve rispettare il tetto di spesa del personale, fermo restando che i comuni possono cedere alla unione quote di spesa del personale. Si tratta di un passaggio diretto per cui non si applica il tetto di spesa per le assunzioni. Occorre restare nella spesa del personale di cui al comma 562 della legge 296/2006, ferma restando la possibilità di scambio di cui detto in precedenza tra comuni aderenti ed unione.