DOMANDA

E’ possibile fruire del raddoppio del congedo straordinario fino a 2 anni di cui all’articolo 42 del d.lgs. n. 151/2001 nel caso di assistenza a due congiunti conviventi gravemente disabili?

 

RISPOSTA

A mio parere il dipendente ha diritto ad avere il raddoppio di cui si tratta, in presenza delle condizioni di cui al citato articolo 42 del d.lgs. n. 151/2001. In questa direzione vanno le previsioni del comma 5 bis dell’articolo 42 del dlgs n. 151/2001, per come introdotte dal d.lgs. n. 119/2001, che al primo periodo recita testualmente in questo modo: “Il congedo fruito ai sensi del comma 5 non può superare la durata complessiva di due anni per ciascuna persona portatrice di handicap e nell’arco della vita lavorativa”. Per cui le precedenti letture che avevano negato il raddoppio in presenza di congiunti diversi sono da ritenere superate.