In caso di mobilità volontaria al dipendente deve essere riconosciuto il trattamento
economico accessorio in godimento nell’ente in cui si è trasferito, anche se più basso
rispetto a quanto in godimento nell’ente di provenienza, con ciò marcando una differenza
rispetto alle regole in vigore in caso di mobilità obbligatoria. Sono queste le indicazioni
contenute nel parere del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 27149/2021. Esso ha
una notevole importanza, in quanto fornisce un utile punto di riferimento che supera le
incertezze derivanti da sentenze che spesso non sono tra loro ben coordinate.
In questa direzione vanno le esplicite indicazioni contenute nell’articolo 30, comma 2
quinquies, del d.lgs. n. 165/2001, per come peraltro ribadite dal DPCM 26/6/2015. Tali
previsioni sono riconducibili “al principio di parità di trattamento contrattuale”. Ed ancora, “il mantenimento del livello retributivo in godimento presso l’amministrazione di provenienza è contemplato per i casi di mobilità diversa da quella volontaria, fatta salva l’eventuale disciplina speciale”.
Per cui l’ente di destinazione “dovrà fare riferimento esclusivamente
agli emolumenti propri del trattamento economico fondamentale ed accessorio del
comparto .. restando invece esclusa la possibilità del riconoscimento -ancorchè a titolo di
assegno ad personam riassorbibile- di importi derivanti da emolumenti propri del comparto
di provenienza. Come ad esempio, nel caso specifico, la indennità di amministrazione
prevista dal CCNL del personale delle funzioni centrali.