La modifica delle regole per lo svolgimento delle procedure concorsuali, con la
introduzione di differenziazioni a secondo che i bandi siano stati pubblicati prima dello
scorso 1 aprile, che debbano essere pubblicati nel corso della attuale fase di emergenza
ed a regime. Sono queste le principali novità contenute nel testo del d.l. n. 44. “Misure
urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti
SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici”, coordinato con la legge di conversione n.
76/2021”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 31 maggio.
Il testo iniziale del decreto legge viene confermato, ma vengono apportate alcune
importanti modifiche, soprattutto per la possibilità di dare corso alle preselezioni sulla base
dei titoli di studio per le professionalità elevate ed alla utilizzazione dei titoli per la
formazione del punteggio complessivo.
In primo luogo, il vincolo del ricorso alla preselezione tramite la valutazione dei titoli di
studio viene limitato solamente ai concorsi che hanno una “elevata specializzazione
tecnica” ed in cui i titoli sono “strettamente correlati alla natura ed alle caratteristiche delle
posizioni bandite”. Si deve ritenere che questa procedura (che non è detto che sia più
semplice rispetto alla preselezione tramite quiz) possa essere quindi applicata solamente
a concorsi per alcuni specifici profili di categoria D. Si deve sottolineare che il testo lascia
significativi margini di apprezzamento discrezionale alle singole amministrazioni.
La seconda novità di grande rilievo è costituita dalla introduzione della previsione che
rimette alla scelta di ogni ente la possibilità di valutare anche i titoli, compresi quelli di
servizio e la eventuale esperienza professionale. A questo fattore non può comunque
essere assegnato un punteggio superiore ad 1/3 del totale, per cui almeno i 2/3 devono
essere assegnati alle prove concorsuali. Si deve aggiungere che la non contestualità dello
svolgimento delle stesse è consentito solamente durante l’attuale fase di emergenza
sanitaria.
Il testo conferma che le disposizioni si applicano in modo differenziato ai concorsi a
regime, a quelli pubblicati prima della entrata in vigore del decreto, cioè prima dello 1
aprile, e per il quale non erano state svolte attività (che per la Funzione Pubblica vuol dire
che non sono state svolte prove selettive) e quelli da bandire nella attuale fase di
emergenza sanitaria.