Il d.l. n. 56/2021 detta importanti disposizioni per il lavoro agile in modalità ordinaria. Viene abbassata al 15% del personale impegnato in attività che possono essere svolte con
questa modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, la soglia minima di dipendenti
da collocare necessariamente in lavoro agile in modalità ordinaria nell’ambito del POLA
(Piano Organizzativo del Lavoro Agile).

Altra importante modifica è la fissazione della stessa soglia, il 15%, per i dipendenti che devono necessariamente essere collocati in lavoro agile nel caso di mancata adozione del POLA. In questa seconda fattispecie il 15% non deve essere calcolato con riferimento al personale impegnato in attività che possono essere svolte in modalità agile, ma ai dipendenti che chiedono di essere collocati in lavoro agile.

Il Dipartimento della Funzione Pubblica ci ricorda che il POLA continua ad essere previsto
esclusivamente per il lavoro agile in modalità ordinaria e non si applica quindi alla attuale
fase di emergenza. Si deve aggiungere che può essere utile che in questo documento
siano previste forme di raccordo tra le fasi di emergenza ed ordinaria.
Altra importante indicazione della Funzione Pubblica è che la nuova disciplina legislativa
“consente implicitamente alle amministrazioni che entro il 31 gennaio 2021 hanno adottato
il Pola con le percentuali previste a legislazione allora vigente di modificare il piano alla
luce della disciplina sopravvenuta”.